Assegnazione di contributi per "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" D.G.R. n. 110 del 04/02/2024.
Scadenza: 10 marzo 2025
Obiettivi:
Art. 9 - Interventi sulla mobilità comunale. Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 (BUR n. 116/1991)
(1) La Giunta regionale provvede, nei limiti delle risorse destinate, al finanziamento degli interventi sulla mobilità comunale nei settori di cui all'articolo 3 nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa prevista, riservando una quota fino al venti per cento agli interventi la cui realizzazione la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, considera urgenti ed indifferibili per motivi di sicurezza e/o funzionalità della rete stradale.
(2) La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua annualmente i settori di intervento di cui all'articolo 3 cui assegnare priorità e, entro il successivo 30 aprile, i comuni interessati presentano al Presidente della Giunta regionale domanda di ammissione al finanziamento, corredata dai progetti preliminari e dai relativi atti di approvazione comunale.
(3) Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli interventi da finanziare nonché l'entità del contributo assegnato.
(4) Per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, il Presidente Giunta regionale, promuove, sulla base dei progetti preliminari redatti dall'amministrazione comunale stessa, la conclusione di un accordo di programma, secondo le procedure di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", cui possono partecipare eventuali altri soggetti interessati; nell'accordo di programma sono definiti tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo.
(5) Ai fini dell'erogazione del contributo, i comuni interessati, entro novanta giorni dalla conclusione dell'accordo di programma di cui al comma 4, trasmettono, a pena di decadenza, i progetti definitivi degli interventi, alla struttura regionale competente in materia di viabilità.
(6) La Giunta regionale nell'ambito dei finanziamenti relativi alla mobilità comunale è, altresì, autorizzata a concedere contributi per l'acquisizione all'uso pubblico di strade private; a tal fine i comuni montani interessati presentano la relativa domanda entro il 30 aprile.
Contributi:
Allo scopo di incentivare la realizzazione di opere pubbliche in realtà comunali caratterizzate da una minor dimensione, si ritiene di individuare una quota di compartecipazione regionale determinata nella misura massima del 70% della spesa ammissibile per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e nella misura massima del 50% per i Comuni con popolazione superiore, comunque nei limiti delle risorse destinate e con il limite massimo di contributo pari ad € 700.000,00 per i primi ed € 500.000,00 per i secondi.