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Sostegno economico alle malghe pubbliche nel territorio veneto classificato come montano

03.08.2025

Sostegno economico alle malghe pubbliche nel territorio veneto classificato come montano, che svolgono attività di produzione di prodotti lattiero-caseari con eventuale somministrazione e vendita diretta Legge regionale 21 marzo 2023, n. 4 "Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe" e Decreto dell'11 dicembre 2024 del Ministro degli Affari regionali e le Autonomie - Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT).

Scadenza: 29 settembre 2025

Obiettivi:

Il presente bando è rivolto al fine dell’attuazione d’interventi sulle malghe pubbliche nel territorio veneto classificato montano, che svolgono attività di produzione di prodotti lattiero-caseari con eventuale somministrazione e vendita diretta, al fine del miglioramento igienico-sanitario nonché efficientamento energetico con riguardo ai locali e pertinenze a tale scopo destinati, ovvero le sale di mungitura, i locali di lavorazione/caseificazione e di stagionatura, e i locali destinati all’eventuale somministrazione e vendita diretta nonché al complesso della struttura di malga adibita ad alloggio del personale, ivi comprese le opere funzionali a garantire la disponibilità di energia elettrica e di acqua potabile.

Sono da ritenersi escluse le pertinenze a supporto della conduzione e le strutture adibite al ricovero del bestiame e ad esse direttamente derivate quali, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, capanno ricovero mezzi, stalla, vasca liquami, etc.

Per efficientamento energetico si intendono tutti gli interventi atti a ridurre ed ottimizzare il consumo di energia nonché a sfruttare le fonti rinnovabili.

Beneficiari:

Sono ammessi alla presentazione della domanda di contributo tutti i Comuni, Unioni Montane o comunque altri soggetti pubblici, proprietari di malghe che insistono in territorio classificato montano del territorio veneto, ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 e della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51.

Contributo:

La compartecipazione finanziaria massima regionale risulta fissata al 90% del costo complessivo dell’opera, fermo restando che l’I.V.A. costituisca costo effettivo a carico del soggetto beneficiario e non recuperabile.



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