Sostegno economico alle malghe pubbliche nel territorio veneto classificato come montano, che svolgono attività di produzione di prodotti lattiero-caseari con eventuale somministrazione e vendita diretta Legge regionale 21 marzo 2023, n. 4 "Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe" e Decreto dell'11 dicembre 2024 del Ministro degli Affari regionali e le Autonomie - Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT).
Scadenza: 29 settembre 2025
Obiettivi:
Il presente bando è rivolto al fine dell’attuazione d’interventi sulle malghe pubbliche nel territorio veneto classificato montano, che svolgono attività di produzione di prodotti lattiero-caseari con eventuale somministrazione e vendita diretta, al fine del miglioramento igienico-sanitario nonché efficientamento energetico con riguardo ai locali e pertinenze a tale scopo destinati, ovvero le sale di mungitura, i locali di lavorazione/caseificazione e di stagionatura, e i locali destinati all’eventuale somministrazione e vendita diretta nonché al complesso della struttura di malga adibita ad alloggio del personale, ivi comprese le opere funzionali a garantire la disponibilità di energia elettrica e di acqua potabile.
Sono da ritenersi escluse le pertinenze a supporto della conduzione e le strutture adibite al ricovero del bestiame e ad esse direttamente derivate quali, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, capanno ricovero mezzi, stalla, vasca liquami, etc.
Per efficientamento energetico si intendono tutti gli interventi atti a ridurre ed ottimizzare il consumo di energia nonché a sfruttare le fonti rinnovabili.
Beneficiari:
Sono ammessi alla presentazione della domanda di contributo tutti i Comuni, Unioni Montane o comunque altri soggetti pubblici, proprietari di malghe che insistono in territorio classificato montano del territorio veneto, ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 e della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51.
Contributo:
La compartecipazione finanziaria massima regionale risulta fissata al 90% del costo complessivo dell’opera, fermo restando che l’I.V.A. costituisca costo effettivo a carico del soggetto beneficiario e non recuperabile.