Una recente sentenza della Corte di giustizia europea dell’11 luglio 2024 chiarisce che gli stati membri dell’Unione europea possono derogare ai divieti generali di abbattimento dei lupi purché siano soddisfatte alcune condizioni esplicitate dalla sentenza stessa.
Una recente sentenza della Corte di giustizia europea dell’11 luglio 2024 chiarisce che gli stati membri dell’Unione europea possono derogare ai divieti generali di abbattimento dei lupi purché siano soddisfatte alcune condizioni esplicitate dalla sentenza stessa.
Ecco a quali condizioni gli stati membri possono applicare il regime di deroga previsto dall’art. 16 della Direttiva Habitat (92/43/CEE):
1) La popolazione di lupi deve trovarsi in uno stato di conservazione soddisfacente, sia a livello locale che a livello nazionale;
2) La deroga non deve pregiudicare il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente;
3) I danni gravi devono, almeno in gran parte, essere imputabili all’esemplare considerato;
4) Non esista nessun’altra soluzione valida.
Al di là delle chiacchiere o dello scarico di responsabilità, per poter applicare il regime di deroga gli stati membri devono:
a) Dimostrare concretamente la volontà di applicare il regime di deroga previsto all’art. 16 della Direttiva 92/43/CEE;
b) Predisporre adeguati piani nazionali di gestione e contenimento del lupo che consistono:
1) Monitoraggio del territorio,
2) Censimento dei lupi presenti sul territorio;
3) Definizione a livello scientifico della portata massima del territorio, soprattutto se fortemente antropizzato;
4) Attuazione dei piani di contenimento che prevedono l’abbattimento di tutti i soggetti in esubero, cominciando da quelli più problematici.
Se gli stati membri vogliono fare delle scelte, questo è il momento di farle, prima che il nostro territorio venga abbandonato dai nostri agricoltori, dai nostri allevatori, dai nostri malghesi, ma anche dai turisti e da chi oramai ha paura di inoltrarsi in un bosco anche semplicemente per cercare qualche fungo.
Se gli stati membri non applicano il regime di deroga previsto dall’art. 16 della Direttiva 92/43/CEE è perché non vogliono farlo, non certo perché non lo possono fare.
on. Sergio Berlato
Deputato italiano al Parlamento europeo
Presidente nazionale dell’Associazione per la Cultura Rurale
Thiene, lì 28 agosto 2024