SCADUTO
CEF-2021 Meccanismo per collegare l’Europa
Chiamata: CEF2 Energy - Progetti di energia rinnovabile transfrontalieri (CEF-E-2021-CBRENEW-PREPSTUDIES)
Scadenza: 30 novembre 2021 17:00 ora di Bruxelles
Obiettivo:
Sulla base delle disposizioni dell'articolo 7 e dell'allegato, parte IV, del regolamento CEF, i progetti FER transfrontalieri promuovono la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri nel campo della pianificazione, dello sviluppo e dello sfruttamento economicamente vantaggioso delle fonti energetiche rinnovabili, nonché facilitarne l'integrazione attraverso impianti di stoccaggio dell'energia e con l'obiettivo di contribuire alla strategia di decarbonizzazione a lungo termine dell'Unione, completare il mercato interno dell'energia e rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento.
L'obiettivo degli studi preparatori di cui all'articolo 7, paragrafo 3, è assistere i promotori del progetto nella selezione del miglior concetto di progetto e nella definizione dell'accordo di cooperazione, che consenta di sostenere i progetti prima di aver acquisito lo status di progetto transfrontaliero nel campo delle energie rinnovabili.
Ambito:
Gli studi preparatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento CEF, consentono di sostenere sia gli Stati membri dell'UE, ma anche i promotori di progetti privati al fine di promuovere idee di cooperazione, creare slancio tra le parti interessate coinvolte e, con ciò, generare una riserva di attività transfrontaliere progetti rinnovabili. Consente un sostegno specifico al progetto prima di essere incluso nell'elenco dell'Unione dei progetti FER transfrontalieri.
Lo scopo del sostegno agli studi preparatori è superare gli ostacoli che in passato hanno impedito l'attuazione dei progetti di cooperazione, come l'incertezza sulla ripartizione dei costi e dei benefici tra gli Stati membri coinvolti o l'ulteriore complessità dell'istituzione di un sostegno transfrontaliero.
Le candidature relative a studi preparatori devono essere conformi al Regolamento CEF e alle condizioni specifiche stabilite nel presente bando.
Uno studio di cui all'articolo 7, paragrafo 3, può essere concepito come uno studio di prefattibilità. Il finanziamento può essere utilizzato anche per fornire supporto tecnico, economico o legale nella creazione o nel progresso della cooperazione transfrontaliera con l'obiettivo di selezionare il miglior concetto di progetto. Nell'ambito di tale studio preparatorio, è possibile coprire anche alcuni aspetti più ampi relativi al sistema, ad esempio l'integrazione di ulteriori investimenti di stoccaggio, o di trasporto e/o investimenti relativi al digitale per elementi sinergici.
Uno studio di cui all'articolo 7, paragrafo 3, può essere utilizzato per iniziare a esplorare (principalmente attraverso studi desktop) i possibili siti nel territorio degli Stati membri (o paesi terzi) al fine di determinare i paesi ospitanti e partecipanti, nonché altri esploratori compiti necessari per valutare i costi e i benefici complessivi del progetto. Dovrebbe consentire di identificare e formalizzare il meccanismo di cooperazione alla base e può includere attività di comunicazione e coinvolgimento delle parti interessate.
Lo studio può anche indagare sulla migliore forma di supporto, come la messa all'asta e l'organizzazione delle gare d'appalto, nonché tutti gli aspetti per i quali la rete nazionale, il mercato e altre regole differiscono negli Stati membri partecipanti e dovrebbero essere concordati.
Da notare che, oltre alle eccezioni per i richiedenti di dimostrare la capacità finanziaria di cui alla sezione 7, la necessità di dimostrare la capacità finanziaria non si applica ai gestori dei sistemi di trasmissione certificati secondo le procedure di cui agli articoli 10 o 11 della direttiva 2009/72 /CE o gli articoli 10 o 11 della direttiva 2009/73/CE e le imprese comuni stabilite nell'UE che si qualificano come enti pubblici.
Impatto previsto:
Si prevede che i progetti FER transfrontalieri contribuiranno al raggiungimento dell'obiettivo in termini di costi delle energie rinnovabili entro il 2030 nell'UE (di cui all'articolo 3 della direttiva 2018/2001/CE) e all'adozione strategica delle tecnologie delle energie rinnovabili ed è parte integrante elemento del quadro abilitante per la cooperazione regionale e transfrontaliera sulle rinnovabili.