Contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana
20.03.2023
SCADUTO
Contributi per l'acquisto di arredi e attrezzature, lavori, realizzazione di parcheggi e attività di promozione turistica.
Scadenza: 31 Marzo di ogni anno
Obiettivi
Con Decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2017 n. 60/Pres è stato emanato il Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall’articolo 29 comma 3 della Legge regionale 21/2016, in attuazione dell’articolo 2, commi da 38 a 42, della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).
Destinatari
I beneficiari sono i proprietari e conduttori di campeggi, sia pubblici che privati, interamente ubicati in Comuni il cui territorio sia classificato montano ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).Per i comuni parzialmente montani l’individuazione della zona ammissibile al finanziamento avviene in base alla cartografia del territorio montano regionale .
Iniziative finanziabili
Sono finanziabili i seguenti interventi:
a) acquisto di arredi e attrezzature;
b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e di ammodernamento;
c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l’acquisto di immobili a servizio delle strutture ricettive;
d) attività di promozione turistica.
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per interventi realizzati successivamente alla presentazione della domanda e riconducibili alle seguenti tipologie:
1. acquisto di arredi e attrezzature, ad esclusione di materiale usato per l’intervento di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a). Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali, a titolo esemplificativo, biancheria e stoviglie;
2. spese per lavori per gli interventi di cui all’articolo 3 comma 1 b) e c), così come indicati all’articolo56 comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n.14;
3. ai fini dell’attività di promozione di cui all’articolo 3 comma 1 lettera d) turistica esclusivamente le spese per l’ideazione e la produzione di veicoli informativi, gadgets e altri materiali promozionali dell’iniziativa.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 21 della Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 3, comma 1, del Regolamento, realizzati dai conduttori della struttura ricettiva su immobili di proprietà pubblica o di altri privati, gli stessi sono tenuti a presentare, a pena di inammissibilità della domanda, la dichiarazione dell'assunzione dell’impegno a che i beni oggetto di finanziamento permangano di proprietà pubblica o del soggetto terzo privato anche dopo la scadenza del vincolo di destinazione.
I contributi sono erogati nel rispetto del regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Il contributo è concesso nella misura massima di euro 200.000,00 e fino all’80 per cento della spesa ammissibile.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo va presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro il 31 marzo di ogni anno.La domanda di contributo, redatta secondo il Modello disponibile nel menu qui a destra (Modello A e/o B), va presentata esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo PEC montagna@certregione.fvg.it.
Gli allegati D ed E previsti dal Regolamento per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 6 comma 5 del Regolamento stesso , non devono essere presentati dal soggetto richiedente.